Il Ministero del Lavoro della Serbia ha pubblicato il disegno di legge sul tirocinio lavorativo, che prescrive il diritto a un risarcimento per l’esercizio dello stesso pari ad almeno 2/3 del salario minimo, aumentato dei contributi e delle tasse corrispondenti, scrive “Nova ekonomija”. Il dibattito pubblico sul documento durerà fino al 23 dicembre.
Come proposto, il tirocinante avrà anche il diritto all’assicurazione obbligatoria per la pensione e l’invalidità, nonché l’assicurazione sanitaria obbligatoria. In Serbia, il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni è costantemente superiore al tasso di occupazione. Nel 2020, il tasso di disoccupazione giovanile era del 26,6%, mentre il tasso di occupazione era del 20,8%.
La nuova legge regolerà la durata, limitata, delle mansioni organizzate dal datore di lavoro, che consentirà al tirocinante di acquisire esperienza pratica, conoscenze specifiche e competenze adeguate in una determinata occupazione. Saranno inoltre regolamentate le modalità di acquisizione, le conoscenze specifiche e le competenze adeguate attraverso la pratica lavorativa, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità sia del datore di lavoro che del tirocinante.
Il disegno di legge definisce che il tirocinante è una persona fisica, fino a un massimo di 30 anni di età, che svolge un tirocinio presso un datore di lavoro al fine di acquisire esperienza pratica, conoscenze specifiche e competenze adeguate per lavorare in una determinata occupazione.
Si propone che una persona di età inferiore ai 18 anni possa essere assunta come tirocinante solo sulla base delle analisi dell’autorità sanitaria competente, che determina se è in grado di svolgere la pratica lavorativa e se tale tirocinio non è dannosa per la sua salute. Il tirocinio può essere svolto da un disoccupato che abbia almeno 15 anni e che abbia acquisito almeno l’istruzione primaria, ma non abbia maturato esperienza lavorativa nella professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, indipendentemente dal fatto che sia iscritto nelle liste come disoccupato.
L’orario di lavoro del tirocinante non può essere superiore alle 40 ore settimanali e il datore di lavoro non deve obbligare il tirocinante a svolgere mansioni lavorative non previste dal piano di tirocinio e per le quali non sia stato stipulato alcun contratto.
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