A PARTIRE DAL 25 OTTOBRE LA SERBIA E’ NELLA LISTA “E” CON CONSEGUENTI ULTERIORI LIMITAZIONI ALL’INGRESSO IN ITALIA.
A) INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DALLA SERBIA – DISCIPLINA GENERALE
La Serbia si trova nella lista ‘E’. Dal 25 ottobre al 15 dicembre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 23 ottobre 2021.
1. L’ingresso in Italia dalla Serbia è ora consentito esclusivamente per:
· esigenze di lavoro;
· esigenze di studio;
· motivi di salute;
· motivi di assoluta urgenza;
· ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia;
· agli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.
CHIUNQUE FACCIA INGRESSO IN ITALIA DALLA SERBIA DEVE:
1 | SOTTOPORSI PRIMA DELLA PARTENZA A TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RISULTATO NEGATIVO RISALENTE A NON PIU’ DI 72 ORE DALL’INGRESSO. |
2 | COMPILARE IL PASSENGER LOCATOR FORM (https://app.euplf.eu/#/ ). |
3 | SOTTOPORSI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 10 GIORNI NELLA LOCALITA’ INDICATA NEL PASSENGER LOCATOR FORM. |
4 | AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO EFFETTUARE UN NUOVO TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO |
Qui di seguito è possibile consultare l’elenco dei laboratori presenti a Belgrado, aperti anche nei giorni festivi, in cui è possibile effettuare il test rapido antigenico (link).
I test antigenici e PCR possono essere anche eseguiti nel laboratorio statale del Terminal 1 dell’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I risultati dovrebbero essere disponibili entro 1 o 2 ore. Il pagamento può essere effettuato presso l’ufficio postale, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accanto al laboratorio. ( https://www.srbija.gov.rs/vest/en/174066/covid-19-testing-centre-opened-at-belgrade-nikola-tesla-airport.php )
2. Gli spostamenti verso la Serbia sono consentiti esclusivamente per:
· esigenze di lavoro;
· esigenze di studio;
· motivi di salute;
· motivi di assoluta urgenza;
· rientro presso il domicilio, l’abitazione o propri o di persona con cui vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
B) DEROGHE
Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 23 ottobre 2021..
Oltre alla lettura delle informazioni riportate di seguito, si raccomanda di consultare attentamente anche il portale del Ministero della Salute dedicato al Nuovo Coronavirus, con particolare riferimento alle Deroghe.
1. ESENZIONE DA OBBLIGO DI QUARANTENA E TAMPONE.
In assenza di sintomi da COVID – 19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi di isolamento fiduciario e di sottoposizione a tampone non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
l) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Rientrano nell’Esenzione Completa anche:
- chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
- chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
- chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
- chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie iii. e iv. non si applica neppure l’obbligo di compilare il Passenger Locator Form.
2. ESENZIONE DAL SOLO OBBLIGO DI QUARANTENA
In assenza di sintomi compatibili con COVID-19 e fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria non si applicano, a:
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.
INGRESSI DI MINORI
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all’indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.
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